Art. 1 – DENOMINAZIONE E DURATA
E’ costituita l’associazione “Associazione Nazionale Professionisti Filatelici” (A.N.P.F.), libera Associazione regolata dal presente Statuto e dagli art. 36 e segg. C.C.
L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo da un’Assemblea Straordinaria, secondo le regole del Codice Civile.

Art. 2 – SCOPI
Gli scopi dell’ANPF sono:

  • mantenere e promuovere amichevoli relazioni tra commercianti e collezionisti di francobolli, periti, editori, produttori di materiale filatelico, amministrazioni postali e cultori di filatelia, al fine di effettuare ed incrementare, sotto un comune indirizzo, la diffusione della filatelia stessa.
  • promuovere iniziative atte a diffondere la filatelia nelle occasioni e nelle sedi più idonee;
  • promuovere eventi, corsi, convegni e ogni tipo di manifestazioni che propagandino e promuovano la filatelia;
  • tutelare e difendere la libertà di commercio;
  • tutelare e difendere gli Associati nelle questioni fiscali, intervenendo nei modi consentiti dalla legge;
  • tutelare e difendere la professionalità del Commercio Filatelico, stilando un Codice di Comportamento che preveda provvedimenti o sanzioni disciplinari a carico di quei soci che eventualmente contravvengono in tutto o in parte al Codice stesso;
  • tutelare il Commercio Filatelico dall’abusivismo e dall’illecita concorrenza;
  • promuovere ed associarsi ad iniziative aventi lo scopo di incrementare l’attività commerciale degli Associati;
  • per il raggiungimento di tali scopi l’Associazione può aderire ad associazione locali, nazionali ed internazionali aventi scopi affini.

ART. 3 – SEDE
L’ ANPF ha sede sociale presso il domicilio del suo Presidente oppure in altro luogo previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo. La sede degli incontri periodici è a Milano nei locali che saranno disponibili e scelti dal Consiglio Direttivo.

ART. 4 – SOCI ORDINARI
Possono chiedere di essere ammessi all’Associazione in qualità Soci Ordinari:

  1. Commercianti di Francobolli per Collezione muniti dei requisiti legali per l’esercizio del commercio in Italia o all’estero;
  2. Case d’Asta Filateliche;
  3. Fabbricanti o grossisti di materiale filatelico ed accessori per il collezionismo;
  4. Editori di cataloghi, riveste filateliche e pubblicazioni filateliche in genere;
  5. Periti Filatelici già iscritti alla BFN
  6. Commercianti in Francobolli da Collezione, Case d’Asta, Editori, Commercianti e Fabbricanti di materiale filatelico residenti all’estero, previa dichiarazione da parte della Associazione estera di appartenenza o documentazione legale dell’attività nel paese d’origine.

Tutti i Soci hanno uguali diritti, consistenti in:

  1. essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione;
  2. prendere parte attiva a tali attività e iniziative svolgendo il lavoro comunemente concordato;
  3. partecipare con diritto di voto alle assemblee;
  4. essere eletti alle cariche sociali;
  5. accedere agli atti e ai registri dell’Associazione.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti e il codice deontologico.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
La domanda di ammissione deve essere presentata al presidente completa di tutti i dati anagrafici allegando certificato di iscrizione alla CCIAA in caso di attività commerciale o copia atto costitutivo e relativo statuto in caso di associazione. La domanda dovrà essere accompagnata dalla presentazione di due soci iscritti alla associazione da almeno due anni e sarà sottoposta dal Presidente al Consiglio Direttivo che delibererà sulla sua accettazione. I tempi di attesa e le modalità d’iscrizione si trovano al punto 4 del Regolamento. Entro 10 giorni dalla comunicazione dell’accoglimento della domanda il nuovo iscritto dovrà pagare la quota annuale pena la nullità dell’iscrizione, ed al Socio sarà rilasciata la tessera dell’Associazione con conseguente iscrizione nel Libro dei Soci. Il Libro dei Soci, tenuto a cura dal Presidente, deve indicare il nome o la ragione sociale di ciascun Socio, la categoria di appartenenza, le eventuali sanzioni disposte a suo carico e la data di ammissione e di cessazione.

ART. 5 – SOCI ONORARI
I Soci Onorari (con possibilità di partecipare alle Assemblee, ma senza diritto di voto e di elezione alle cariche sociali) vengono nominati dal Presidente per meriti speciali nell’ambito filatelico o nei confronti dell’Associazione.
Sono esenti dal pagamento delle quote sociali.

ART. 6 – QUOTE SOCIALI
La quota sociale viene stabilita annualmente dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Dovrà essere versata entro 60 giorni dalla deliberazione.
Trascorsi 3 mesi della scadenza del termine, il Socio moroso viene cancellato dal Libro dei soci e non potrà venire riammesso che su delibera del Consiglio Direttivo. Ferma restando l’obbligo del versamento delle quote arretrate, egli perde ogni diritto sul fondo comune.
Il Socio decaduto perché moroso, per essere riammesso deve presentare una nuova domanda con le stesse modalità previste per l’iscrizione di un nuovo socio, oltre al pagamento della quota arretrata dovuta.
La quota è intrasmissibile.

ART. 7 – FONDO COMUNE
E’ costituito dalle quote sociali e da ogni altra entrata di cui l’Associazione dovesse beneficiare in ragione della sua attività. Il potere di firma per i prelievi dal fondo comune compete al Presidente ed al Tesoriere con firma disgiunta. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 8 – DIMISSIONI E DECADENZA DEI SOCI
Termina di far parte dell’Associazione:

  • il Socio moroso
  • il Socio, che presenta le proprie dimissioni, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  • il Socio dichiarato fallito;
  • il Socio che, per gravi motivi, venga dichiarato decaduto o espulso dal Comitato Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri;

In ogni caso il socio dimesso o decaduto è tenuto al pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

ART. 9 – ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Presidente
  • Il Vice Presidente
  • Il Consiglio Direttivo, composto di 7 membri oltre al Presidente e al Vice Presidente
  • Il Collegio dei Revisori, composto da 3 membri ed un supplente;
  • Il Collegio dei Probiviri, composto da 3 membri ed un supplente;
  • La Commissione di Vigilanza composta da 3 membri e dal Presidente

Ogni mandato dura 3 anni. Alla scadenza tutti gli eletti sono rieleggibili.
Solo il Consiglio Direttivo può apportare modifiche al Regolamento interno.

ART. 10 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
A – Assemblea Ordinaria
Hanno diritto a partecipare alle assemblee tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali che alla data della convocazione risultino iscritti a Libro Soci.
Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. L’Assemblea Ordinaria dei soci approva i bilanci annuali, delibera l’entità della quota sociale su proposta del Consiglio Direttivo, ed elegge con modalità descritte nel Regolamento il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori, il Collegio dei Probiviri e la Commissione di Vigilanza.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno. La convocazione, recante l’ordine del giorno ed il luogo di convocazione, dovrà essere inviata 15 giorni prima dell’Assemblea o per raccomandata o a mezzo posta elettronica o a mezzo fax o con altri mezzi che abbiano comunque la ricevuta di invio; può essere anche convocata con la pubblicazione sul sito dell’associazione con avviso ai Soci.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando vi siano rappresentati di persona o per delega almeno la metà più uno dei Soci.
Qualora in prima convocazione l’Assemblea non risultasse valida, la seconda viene fissata a 24 ore di distanza. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua mancanza dal Vicepresidente, in loro assenza dal consigliere più anziano d’età. Il verbale è compilato da un segretario appositamente nominato dall’Assemblea.
Essa decide a maggioranza semplice dei soci presenti e votanti.
Non è obbligatoria la presenza di un notaio alle Assemblee, essendo sufficiente ai fini della validità delle decisioni assunte che il verbale venga sottoscritto dal Presidente, o da chi lo ha sostituito in Assemblea e dal Segretario. Il verbale verrà letto nella successiva Assemblea e conservato con il Libro dei Soci.

B – Assemblea Straordinaria
L’Assemblea straordinaria delibera le sanzioni, ivi compresa la decadenza della carica, nei confronti degli appartenenti al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri e le eventuali modifiche allo Statuto dell’associazione; inoltre delibera lo scioglimento dell’Associazione e sulle richieste di modifica dello statuto.
L’Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente:

  • di sua iniziativa;
  • su richiesta si almeno 5 consiglieri;
  • su richiesta del Collegio dei Revisori;
  • su richiesta di almeno 20 Soci;
  • su richiesta del Collegio dei Probiviri in caso di decisioni inerenti il Presidente o uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Le modalità di convocazione e svolgimento ed i quorum costitutivi sono gli stessi previsti per l’Assemblea Ordinaria.
I partecipanti all’Assemblea deliberano a maggioranza semplice su ogni argomento venga loro sottoposto salvo per le modifiche allo Statuto e per lo scioglimento dell’Associazione, per i quali è necessaria la maggioranza di due terzi dei Soci presenti o rappresentati.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di dirigere ed amministrare l’Associazione, autorizzando le spese necessarie alla realizzazione dei fini dell’Associazione, osservando e facendo osservare scopi e norme dello Statuto. La gestione finanziaria ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre. Il tesoriere predispone ogni anno il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo che devono essere presentati per l’approvazione all’Assemblea Ordinaria.
Inoltre il Consiglio Direttivo:

  • esegue e fa eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • esamina i bilanci da sottoporre all’Assemblea dei soci;
  • nomina Commissioni di lavoro su questioni specifiche;
  • cura la tenuta del libro dei Verbali e del libro Cassa, delegando i propri membri;
  • applica le sanzioni proposte dal Collegio dei Probiviri;
  • delibera sull’ammissione dei nuovi soci;
  • può nominare un segretario o una segreteria, anche tra i non Soci, determinandone funzioni ed entità dei rimborsi spese.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo richieda o ne facciano domanda 3 Consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione contenente l’Ordine del Giorno va inviata, a mezzo raccomandata, a mezzo posta elettronica con relativa ricevuta di lettura, a mezzo fax con la relativa ricevuta di invio o con altri mezzi che abbiano comunque la ricevuta di invio, almeno 15 giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con avviso inviato almeno 5 giorni prima della riunione.
Il Consiglio può riunirsi sia in sede fissa scelta dal Presidente che per via telematica.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri, anche con delega, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione. In caso di parità decide il voto del Presidente. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti. Di ogni seduta viene redatto un verbale da riportarsi su un apposito libro, firmato dal Presidente e dai partecipanti alla riunione.
Il consigliere assente per tre volte consecutive senza valida motivazione viene dichiarato decaduto.
Il Consigliere decaduto, dimissionario o deceduto viene sostituito dal primo dei non eletti che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero Consiglio.

ART. 12 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale, a tutti gli effetti, dell’Associazione di fronte a terzi anche in giudizio. Ne ha la firma legale, che può delegare, per singoli atti, al Vicepresidente o altro membro del Consiglio Direttivo. Presiede la riunione del Consiglio Direttivo che convoca a mezzo posta elettronica con ricevuta di lettura, a mezzo fax con ricevuta di lettura, o con altri mezzi che abbiano la ricevuta d’invio, ogni volta che lo ritenga opportuno e nei casi previsti dal presente Statuto.
Provvede all’attività degli organi Collegiali ed alle relazioni con le autorità ed Enti Nazionali e stranieri. In caso di urgenza o per l’effettuazione di spese rientranti nella gestione ordinaria può sostituirsi al Consiglio Direttivo che dovrà convocare nei 15 giorni successivi per la ratifica degli atti urgenti e nei 90 giorni successivi per la ratifica delle spese correnti.
Il presidente convoca l’assemblea dei soci ordinaria e straordinaria.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o giustificato impedimento o per sua specifica delega e in caso di impedimento continuativo o dimissioni convoca, entro trenta giorni, il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente ha la facoltà di nominare nuovi Soci Onorari.
Il Presidente ha la facoltà di cooptare due nuovi Consiglieri in caso ve ne sia necessità per ottemperare a nuovi impegni o per coadiuvare i Consiglieri eletti.
Il Presidente ha cura dell’Archivio che rimane presso la sede sociale. Allo scadere del mandato l’Archivio viene trasmesso al nuovo Presidente con regolare verbale in duplice copia.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

ART. 13 – IL COLLEGIO DEI REVISORI
L’ Organo di Revisione è composto da tre membri effettivi ed un supplente, che voterà in caso di assenza di uno dei te membri effettivi. Il più votato viene automaticamente nominato Presidente (in caso di parità il più anziano d’età).
Ha il compito di verificare la contabilità dell’Associazione prendendo visione dei ogni documento contabile e ne controlla il Bilancio consuntivo, che deve essere consegnato almeno trenta giorni prima dell’Assemblea, per stendere la relazione da presentare ai soci. I Revisori possono partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Revisore dimissionario o decaduto verrò sostituito dal membro supplente che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero collegio. Il revisore supplente verrà a sua volta sostituito dal primo dei non eletti.

ART. 14 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed un supplente. Viene nominato Presidente il più votato alle elezioni (in caso di parità il più anziano di età).
Il membro dimissionario o decaduto verrà sostituito dal supplente e resterà in carica sino alla scadenza del mandato dell’intero collegio. Il probiviri supplente verrà a sua volta sostituito dal primo dei non eletti.
Il Collegio dei Probiviri giudica ogni vertenza o questione che coinvolga l’onorabilità e la correttezza dei Soci e tutte le altre che l’Assemblea o il Consiglio Direttivo gli sottopongano.
Possono fare ricorso al Collegio dei Probiviri sia gli Associati, sia qualunque cittadino ritenga di essere stato danneggiato da un Socio, indirizzando richiesta scritta e motivata al Presidente dell’Associazione.
Questi, qualora ne ravvisi, a suo giudizio, giustificati motivi, convoca il Collegio dei Probiviri al quale trasmette tutta la documentazione. Qualora invece il Presidente non ritenga giustificata la richiesta, lo sottopone al Consiglio Direttivo, il quale può decidere, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, di trasmetterla ugualmente al Collegio dei Probiviri.
Nel caso di affermata violazione di un Socio delle norme di correttezza Commerciale e Professionale nei confronti di altri Soci o di terzi estranei all’associazione, il Collegio dei Probiviri può comminare le sanzioni del richiamo, dell’ammonizione, della decadenza dalla carica e dell’espulsione.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere prese a maggioranza e presentate per iscritto, da almeno due dei componenti il Collegio, al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla decisione.
Il Collegio dei Probiviri stabilirà se le motivazioni della sua decisione debbano essere fatte conoscere esclusivamente agli interessati o se possano essere portate a conoscenza degli altri soci dell’Associazione.
Le sue decisioni sono inappellabili e le sanzioni conseguenti verranno trascritte sul Libro dei Soci.
Entro i successivi 30 giorni il Consiglio Direttivo darà esecuzione alle sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo può comminare il provvedimento di espulsione senza preventiva decisione del Collegio dei Probiviri in caso di fatti accertati e di straordinaria gravità. Il socio così sanzionato potrà ricorrere direttamente al Collegio dei Probiviri ed il Consiglio Direttivo si uniformerà alla decisione del Collegio dei Probiviri.
Qualora la vertenza riguardi il Presidente o un membro del Consiglio, il Collegio dei Probiviri, ove ne ravvisi giustificati motivi, potrà convocare l’assemblea straordinaria per l’assunzione di eventuali sanzioni.
Dal giorno della richiesta di convocazione dell’assemblea straordinaria il Socio sarà sospeso da ogni funzione sociale sino alla decisione dell’assemblea straordinaria. La stessa procedura avrà applicazione per eventuali violazioni dei compiti inerenti alla carica assunta.
Quando la vertenza o l’inosservanza dei doveri inerenti la carica riguardi uno dei membri del Collegio dei Probiviri, il Presidente provvederà, su richiesta di qualunque interessato, ove ne ravvisi gli estremi, a deferire il socio membro del Collegio dei Probiviri all’Assemblea dei Soci per l’adozione di eventuali sanzioni. Il deferimento potrà avvenire alla successiva Assemblea Ordinaria oppure, se vi sono motivi di urgenza all’Assemblea Straordinaria.

ART. 15 – REGOLAMENTO
Lo svolgimento delle riunioni periodiche, il comportamento dei Soci e le norme per le elezioni interne dell’associazione sono stabiliti dal Regolamento che può essere modificato solo dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione di almeno 2/3 dei soci presenti. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
La destinazione del patrimonio residuo non potrà essere in nessun caso suddiviso tra i soci, ma andrà devoluto verso associazioni, enti morali o pubblici con finalità civili e sociali o associazioni filateliche aventi una simile ragione sociale.

ART. 17 – COMPLETEZZA DELLO STATUTO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.