CAPITOLO 1° — NORME GENERALI

  1. Le riunioni dell’Associazione avranno luogo a Milano nei locali sociali adibiti a tale scopo, fino a nuova disposizione, ogni giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 o in altre date decise dal Consiglio Direttivo.
  2. Le eventuali sezioni autonome dell’ANPF avranno lo stesso Statuto dell’ANPF di Milano, opportunamente modificato a seconda delle particolari esigenze locali.
  3. Tutti i soci appartenenti all’Associazione che corrispondono ai requisiti dell’Art. 4 dello Statuto, manterranno la loro qualità di Soci, e come tali riceveranno una speciale tessera di riconoscimento.
  4. Tutte le nuove domande per essere ammesso come socio dell’Associazione dovranno essere presentate al Comitato Direttivo e per esso al Vice Presidente o al Segretario, osservando quanto disposto nell’Art. 4 dello Statuto, su appositi moduli che saranno ritirati presso la Segreteria dell’Associazione. Le domande di ammissione dei singoli richiedenti saranno affisse all’albo sociale e pubblicate sul bollettino dell’associazione per un periodo non inferiore a 30 giorni. Qualora nel termine di un mese dall’affissione non fossero presentate da parte di alcun Socio dell’Associazione fondate opposizioni o reclami, il Comitato, ove ritenga di accettare il richiedente come Socio, ne darà atto in apposito verbale e gli rilascerà la relativa tessera di riconoscimento.
  5. Il cambio della quota sociale dell’Associazione è proposta dal Comitato Direttivo durante l’Assemblea ordinaria; ne sono esenti il Presidente ed i Soci Benemeriti ed Onorari.
  6. Ciascun Socio dovrà portare la propria tessera in forma visibile durante la sua permanenza nei locali dell’Associazione. Sarà rigorosamente interdetto l’ingresso a coloro che ne saranno sforniti o che si troveranno in difetto con il pagamento delle rispettive quote.
  7. E’ fatto assoluto divieto ai Soci di effettuare atti di commercio nei locali sociali dell’Associazione e di esporre materiale falso. I trasgressori a quanto sopra saranno passibili di sanzioni che possono arrivare ad espulsione immediata e/o definitiva.
  8. L’attività nella sede sociale dell’Associazione è sospesa per tutto il mese di agosto e riprende con il primo giovedì di settembre. Può essere sospesa per un periodo deciso dal Consiglio o per cause di forza maggiore, dandone comunicazione ai Soci. Per esigenze particolari o di calendario le date di apertura e chiusura potranno essere modificate dal Consiglio Direttivo dandone comunicazione ai Soci. L’anno sociale è quello solare e pertanto il tesseramento inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 marzo di ogni anno. Tutti i Soci, entro tale data, devono provvedere a pagare la quota sociale. E’ tuttavia in facoltà del Comitato Direttivo prendere opportuni provvedimenti nei confronti dei ritardatari e dei morosi.
  9. Il Comitato Direttivo si riserva un margine di gg. 60 dal giorno della presentazione, per esaminare e decidere sulle domande di ammissione. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono insindacabili.
  10. Il Comitato Direttivo è autorizzato, ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto ad emanare tutte quelle norme regolamentari in aggiunta o a modifica di quanto disposto con il presente regolamento, nonché quei provvedimenti in genere che riterrà opportuni per il funzionamento dell’Associazione e la disciplina delle sedute.
  11. Ogni violazione alle norme dello Statuto, del Regolamento e delle norme e provvedimenti di cui al precedente articolo, dovrà essere subito denunciata al Presidente dell’Associazione o alla Commissione di Vigilanza, per i provvedimenti di cui all’art. 14 dello Statuto.
  12. Ogni Socio è tenuto, sotto la sua personale ed esclusiva responsabilità, ad osservare tutte le leggi fiscali vigenti nei locali delle riunioni periodiche dell’Associazione.
  13. La Commissione di Vigilanza ha il compito di vigilare che nei locali delle riunioni periodiche dell’Associazione si svolga tutto secondo le norme statutarie e del regolamento e nel rispetto del codice deontologico professionale.
  14. Sono ammessi a frequentare i locali sociali ove avvengono le riunioni settimanali tutti gli ex commercianti che appartenevano già alla BFN e gli ex commercianti provenienti dall’Associazione. Ogni anno verrà stabilita dal Consiglio Direttivo la quota di “partecipazione alle riunioni settimanali” come “frequentatore” che è ora fissata pari alla quota sociale in vigore. Tali frequentatori non sono Soci, ma possono fruire dei servizi e dei locali durante la riunione settimanale dell’ANPF.
  15. Ogni reclamo, domanda o contestazione da parte dei Soci dell’Associazione dovranno essere presentati per iscritto al Segretario.

CAPITOLO 2° — NORME PER LE ELEZIONI INTERNE

  1. L’Assemblea dei Soci nomina tre Segretari-Scrutatori, dopo avere constatato la validità legale. In tutte le operazioni i tre scrutatori saranno assistiti dal Segretario dell’Associazione e dagli eventuali rappresentanti di lista.
  2. Tutte le operazioni relative alle elezioni dovranno essere svolte pubblicamente nella sede dell’Associazione. Per ogni operazione a scadenza fissa, gli scrutatori dovranno stendere il relativo verbale.
  3. L’Assemblea Ordinaria elegge ogni 3 anni tutti gli organi sociali.
    Tutti i Soci Ordinari possono candidarsi per le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio del Probiviri e della Commissione di Vigilanza, presentando la propria candidatura secondo le modalità del Regolamento.
    Hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari cui all’art. 4 dello Statuto. Essi potranno presentare liste di candidati da segnalare su apposito modulo che verrà loro consegnato. La candidatura di ogni socio deve essere sottoscritta da almeno 10 soci presentatori, uno dei quali assumerà l’incarico di presentatore di lista; il presentatore di lista non potrà essere candidato. I candidati dovranno contemporaneamente firmare una dichiarazione di accettazione della candidatura, su un modulo che dovrà essere allegato alla lista.
    In mancanza dell’accettazione sottoscritta, la candidatura non sarà valida.
  4. Le liste dei candidati dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo dell’Associazione entro le ore 12,00 del giovedì la cui data sarà fissata nella circolare con la quale vengono indette le elezioni.
  5. Non appena scaduta la data di cui al precedente articolo, la Commissione elettorale, formata da tre scrutatori, dal Segretario e dagli eventuali rappresentanti di lista, raggrupperà, per ordine alfabetico per ciascuna carica sociale, i nominativi di tutti i candidati, previo accertamento delle loro accettazioni. Detto elenco formerà la scheda di votazione, la quale sarà inviata a tutti i Soci entro 15 giorni dalla compilazione delle schede. Nel caso in cui il numero dei candidati sia uguale alle cariche sociali, essendo automaticamente già eletti, si provvede a dichiararne l’elezione in Assemblea senza effettuare le votazioni e senza inviare le schede.
  6. La votazione avviene cancellando sulla scheda i nominativi non prescelti e lasciando quindi, per ogni carica, i nominativi nel numero massimo stabilito e cioè:
    – 1 Presidente,
    – 1 Vice Presidente,
    – 7 Consiglieri,
    – 3 Revisori dei Conti effettivi ed 1 supplente.
    – 3 Probiviri effettivi ed 1 supplente.
    – 3 Membri per la Commissione di Vigilanza, presieduta dal Presidente
    La scheda votata non dovrà, pena l’annullamento, portare alcun segno atto ad identificare il votante; pertanto dovrà essere introdotta in una busta anonima indicata con il n.1, che verrà sigillata ed introdotta in una busta indicata con il n. 2, già preparata con l’indicazione del mittente, l’indirizzo dell’Associazione ed affrancata. Detta busta n. 2 dovrà essere spedita o inserita nell’urna predisposta, nel termine tassativo che sarà stato pure indicato nella circolare di cui all’ art. 4. Alle ore 10,30 di tale data si inizierà lo scrutinio che procederà ininterrottamente fino ai risultati finali ed alla proclamazione degli eletti.
    Nel periodo tra l’arrivo delle schede e lo scrutinio, le schede stesse saranno chiuse in un’urna nella sede dell’Associazione.
    Risulteranno eletti i candidati con il maggior numero di voti. In caso di parità di voti per gli ultimi candidati, risulterà eletto il socio con maggiore età.
  7. Ad operazioni concluse la Commissione Elettorale redigerà verbale con l’indicazione motivata delle schede invalide e provvederà a comunicare i nomi degli eletti.